Art. 1 E' costituita fra gli iscritti al Fondo Pensioni della Banca di Roma S.p.A. un'associazione denominata "Giorgio Benetti".

Art. 2 L'associazione ha sede legale in Torino, Via Nizza,150 presso Unicredit S.p.A. -Associazione pensionati, ed ha durata illimitata.

Art. 3 L'associazione ha per oggetto la mutua assistenza fra i soci e latutela dei loro interessi nei confronti del Fondo Pensioni della Banca di Roma S.p.A.. L'Associazione può aderire ad organizzazioni sindacali e federative similari a carattere nazionale.
Essa potrà inoltre svolgere attività di consulenza, organizzare, promuovere ed effettuare attività di ricerca, di documentazione e di sostentamento in campo sociale e culturale, anche sotto forma di volontariato.
L'associazione non persegue fini di lucro ed ha carattere apolitico.

Art. 4 Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali dei soci, dalle donazioni e dai contributi volontari.
L'ammontare delle quote viene fissato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno.
I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, nonchè delle deliberazioni e dei regolamenti interni predisposti dagli organi sociali, compreso il versamento delle quote annuali e delle eventuali straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'integrazione delle casse sociali.
Le quote sono intrasmissibili e con divieto di rivalutazione delle stesse.

Art. 5 I soci possono essere ordinari e sostenitori.
Si intendono soci sostenitori quelli che versano una quota associativa maggiore rispetto ai soci ordinari e comunque determinata come previsto dal precedente art.4.

Art. 6 Possono essere soci tutti coloro che intendono impegnarsi nell'Associazione in sintonia con l'oggetto sociale.
La domanda di ammissione è proposta al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità:
- indicazione completa delle generalità e della residenza;
- impegno ad osservare le disposizione dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
La domanda di ammissione si intende accettata se non viene respinta con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata nel termine di 30 giorni dalla data di domanda.
Le dimissioni da socio vanno presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e divengono operative con effetto immediato.
Le deliberazioni di ammissione e di diniego a socio sono inappellabili.
Le dimissioni rassegnate nel corso dell'anno non esimono il socio della corresponsione dell'intera quota sociale annua.

Art. 7 Tutti i soci iscritti hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione con le modalità fissate dagli organi sociali.
Le attività prestate dai soci nell'ambito dello Statuto devono intendersi esclusivamente a titoli gratuito.

Art. 8 I soci possono essere dimissionati nei seguenti casi:
a) qualora contravvengano alle disposizioni dello Statuto;
b) qualora rechino danni morali all'Associazione;
c) per morosità.
I soci dimissionati per morosità possono essere riammessi qualora si pongano in regola con i pagamenti dovuti.
La delibera di dimissione è presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo e viene comunicata in forma scritta all'interessato divenendo immediatamente operativa dalla data della comunicazione sopra citata.

Art. 9 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della loro tenuta.
Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.
L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione determinata a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e comunque in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile.
Le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza.

Art. 11 L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Essa delibera il bilancio d'esercizio approntato dal Consiglio Direttivo e su quant'altro indicato nell'O.d.G.
Provvede inoltre alle nomine degli Organi Sociali.

Art. 12 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che lo reputino necessario il Presidente del Consiglio Direttivo o 1/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 13 L'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria è affidata al Consiglio Direttivo che è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dai soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono revocabili in qualsiasi momento dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere e ne determina i poteri.
Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinari e straordinari.
Il Presidente ha la legale rappresentanza nonchè la firma sociale.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare in ogni parte del territorio nazionale rappresentanti che si rendano promotori delle finalità dell'Associazione.
Le cariche e le prestazioni si intendono a titolo gratuito.

Art. 15 Il patrimonio sociale non può essere distribuito fra i soci a nessun titolo.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, ad Enti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.
E' vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione e riserve.

Art. 16 Le controversie tra i soci e l'Associazione saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle due parti ed il terzo dagli arbitri medesimi così invocati.
Il collegio arbitrale decide in qualità di amichevole compositore senza alcuna formalità di procedure ed in ogni caso il suo lodo è inappellabile.

Art. 17 Qualora l'assemblea ordinaria lo ritenga necessario ed opportuno, per il controllo della gestione ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori costituito da tre menbri nominati anche fra i non soci e che dura in carica un anno.
Tale Collegio possiede i più ampi poteri di ispezione e controllo e non ha diritto ad alcun compenso.

Art. 18 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile nonchè alle leggi Speciali disciplinanti la materia con particolare riferimento alla Legge dell'11/8/1991 - Nr.266 "Legge quadro sul volontariato".

17/12/2015 Questo è il documento in originale, registrato dal Notaio, emesso dall'Assemblea Straordinaria.

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